STATUTO
“ASSOCIAZIONE ITALIANA BLOGGER”
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – A.P.S.

Art. 1. Costituzione
1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominato Associazione Italiana Blogger Ente del Terzo Settore E.T.S e A.P.S. Associazione di promozione sociale.
1.2 L’ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il “Codice”, dall’articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.
1.3 L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” è obbligatorio, a sensi di legge.
1.4 L’utilizzo della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” nonché della locuzione “Ente del terzo settore” o dell’acronimo “E.T.S.” è subordinata all’iscrizione dell’ente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore – RUNTS.

Art. 2. Sede e durata
2.1 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Civita Castellana (VT), nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all’estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.
2.2 Il trasferimento della sede legale all’interno del comune è deliberata del
Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.
2.3 La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3. Oggetto e scopo
3.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità
civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, lettere d), f), i), e l).
3.2 L’Associazione potrà avere altre sedi in Italia e all’estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.
3.3 L’Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via
esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 principalmente nel campo della cultura digitale come forma di lotta alle disuguaglianze sociali, come mezzo di inclusione di soggetti in condizione di svantaggio per cause di genere, età, deficit psichici, fisici, funzionali o di condizioni socio-economiche in condizione di marginalità sociale, come strumento di crescita personale e collettiva degli individui secondo principi di democrazia, etica e solidarietà sociale:
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5
del Codice, tra cui in particolare:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività
culturali d’interesse sociale con finalità educativa, rivolte a bambini,
adolescenti, anziani, disoccupati, soggetti in condizioni di disagio
psicofisico, anche in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado
ed università, tra cui in particolare:
– organizzazione e gestione di corsi di istruzione ed alfabetizzazione
digitale, di formazione professionale rivolti a blogger, vlogger,
influencer ed operatori del digitale, per facilitare l’utilizzo dei nuovi
strumenti che utilizzano l’intelligenza artificiale;
– organizzazione di attività culturali ed eventi volti a diffondere la
cultura digitale.
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, tra cui in particolare:
– valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano
attraverso la digitalizzazione di opere, edifici, ambienti e luoghi;
– realizzazione di virtual tour fruibili con dispositivi smartphone,
tablet, pc, visori per la realtà virtuale aumentata e mista;
– organizzazione di attività culturali ed eventi volti a diffondere
l’utilizzo di strumenti digitali per la fruizione del patrimonio culturale
e paesaggistico, con particolare attenzione a giovani e diversamente
abili.
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività
di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice, tra cui in particolare:
– evidenziare, diffondere, consolidare e tutelare le figure professionali
che operano nel campo digitale quali: blogger, vlogger, influencer,
creator, esperti di vr, ar, mxr, AI, cyber security, blockchain, NFT,
SEO, etc.;
– sensibilizzare, promuovere e partecipare ad iniziative che portino a
promulgare una legge di riferimento per riconoscere le figure
professionali che operano nel digitale per conferire loro un
riconoscimento giuridico ed economico;
– operare per adottare un regime di trasparenza e regolamentazione
dell’Influencer Marketing e nell’applicazione delle tecniche native
advertising;
– organizzare e realizzare, manifestazioni, viaggi stampa, educational,
blog tour, mostre, rassegne e fiere;
– produrre contenuti per pubblicazioni editoriali e per social network,
challenge e contest nazionali ed internazionali;
– incentivare scambi culturali e gemellaggi con gruppi italiani e
stranieri, in particolare per promuovere il dialogo e lo scambio con
altre associazioni nazionali ed internazionali;
– realizzare iniziative editoriali, editando e distribuendo materiale
cartaceo e multimediale;
– collaborare con enti pubblici e privati, che perseguono scopi e
finalità affini;
– facilitare la collaborazione tra gli Associati, tra i blogger e altri
professionisti della comunicazione;
– fondare un organo di stampa ufficiale.
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del
bullismo e al contrasto della povertà educativa, tra cui in particolare:
– diffondere la cultura digitale anche attraverso l’organizzazione e la
gestione di corsi di educazione in collaborazione con scuole
pubbliche e private, università, enti di formazione da svolgere come
attività extrascolastica con la finalità di avvicinare le giovani
generazioni ad un utilizzo consapevole della Rete, alla conoscenza dei
nuovi strumenti digitali ed alle loro applicazioni in campo lavorativo;
– promuovere corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della
dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto
della povertà educativa;
– organizzare attività culturali ed eventi finalizzati a sensibilizzare le
nuove generazioni e gli anziani a riconoscere, smascherare,
contrastare e combattere fake news, post-verità e notizie ingannevoli
in rete.
3.4 L’Associazione nell’esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto
confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie,
liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed
enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società
strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e
pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la
ricerca, l’innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.
In via esemplificativa e non tassativa, l’Associazione potrà in particolare:
a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento
delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il
raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri,
l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni
mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche
trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
b. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine
istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché
le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all’attività
principale;
d. esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche
attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e
nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con
i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un
apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di
sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità
dell’Associazione.
3.5 L’Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e
strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti
con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell’art. 6 del Codice, tra cui in
particolare le seguenti:
– Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e
gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
– Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.
– Commercio, nelle forme previste dalla legge, di prodotti ed oggettistica anche
riportanti il logo dell’Associazione;
– Effettuare pubblicità e sponsorizzazioni.
Eventuali ulteriori attività diverse dovranno essere deliberate dal consiglio
direttivo.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell’associazione
4.1 Il patrimonio dell’Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è
costituito:
– dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti
con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell’Associazione;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
4.2 Le risorse economiche con le quali l’Associazione provvede al
funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
– i contribuiti dei soci che sono costituiti dalle quote di Associazione
annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che
ne determina l’ammontare;
– le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio
Direttivo, che delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità
statutarie dell’Associazione;
– i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono
inseriti in apposita voce di bilancio dell’Associazione;
– il Consiglio Direttivo delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve
comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché
fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4.4 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi,
entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività
statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
4.5 Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti
entrate:
 dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori
effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che
aderiscono all’Associazione;
 dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento da
effettuarsi da parte dei Soci e di chi intende aderire all’associazione.
4.7 L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di
esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.
4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto
salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo
perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento
dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione
dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla
Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non
crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a
titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5. Fondatori, soci e beneficiari dell’Associazione
5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di
Associazioni di promozione sociale.
5.2 Il numero degli associati è illimitato. L’adesione è libera, senza distinzioni di
sesso, età, religione, residenza. Possono diventare associati tutti coloro, persone
fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell’Associazione.
5.3 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota
associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell’ammontare determinati
dal Consiglio Direttivo.
5.4 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità
oltre l’importo delle rispettive quote.
5.5 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.
5.6 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni
economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli
associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla
titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Diritti ed obblighi degli associati
5.7 Tutti gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione.
5.8 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento
difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il
Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più
opportune.
5.9 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.
5.10 L’Associazione svolge in favore dei propri tesserati, associati e dei loro
familiari conviventi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l’oggetto
previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati medesimi.
Ammissione, esclusione e recesso
5.11 L’ammissione degli associati ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su
domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due associati.
5.12 Il Consiglio Direttivo valutata la domanda ammette o rifiuta la candidatura
in applicazione dei principi di cui all’art. 23 del Codice.
5.13 L’esclusione di un associato può aver luogo:
• per causa di indegnità;
• per dimissioni;
• per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della
quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo,
non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un
termine fissato dal Presidente.
5.14 L’esclusione dell’associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal
Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima
assemblea utile.
5.15 Ogni associato può recedere dall’Associazione dandone comunicazione
scritta entro la fine dell’esercizio, purché tale comunicazione pervenga al
Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri
dell’associato, segnatamente l’obbligo di versare la quota associativa annua e gli
eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell’esercizio
sociale.
5.16 Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del
Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente
apposita istanza all’Assemblea affinché si pronunci in merito.

Art. 6. Organi dell’Associazione
6.1 Sono organi dell’Associazione:
 l’Assemblea degli associati;
 il Consiglio Direttivo;
 il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
 il Segretario e il Tesoriere;
 l’Organo di controllo e l’Organo di revisione, qualora eletti.
6.2 I compensi agli organi dell’Associazione e i rimborsi delle spese da questi
sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme
vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio
Direttivo, all’Organo di controllo e all’Organo di revisione di compensi
individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle
specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano
nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni
attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a
soggetti terzi.
6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un
Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le
mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con
il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.
6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono essere deliberate dal
Consiglio Direttivo.
6.5 Gli organi dell’Associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al
subentro dei nuovi eletti.

Art.7. Assemblea
7.1 L’assemblea è composta da tutti gli associati dell’Associazione aventi diritto al
voto, che siano in regola con il versamento della quota associativa. Nel caso in
cui il Socio sia minorenne, il suo diritto di voto è espresso da chi esercita la
responsabilità e potestà genitoriale sul medesimo.
7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre
mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non
possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un
altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all’art. 24
comma 3 del Codice.
7.3 L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio; essa inoltre:
 provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo
determinandone anche la consistenza numerica, dell’Organo di controllo e
dell’Organo di revisione;
 delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
 delibera sulle modifiche al presente statuto;
 delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la
liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
7.4 L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da
almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo,
oppure dall’Organo di controllo o dall’Organo di revisione.
7.5 L’Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la
prima convocazione della stessa.
Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui
sopra con tre giorni di preavviso.
La convocazione viene inviata a tutti gli associati all’indirizzo di posta elettronica
fornito dagli stessi all’atto dell’adesione all’Associazione o successivamente
comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all’atto della
convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di
raggiungimento degli aventi diritto; per gli associati che dichiarano di non
possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano.
7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di
svolgimento in prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno
dell’assemblea.
7.7 E’ consentita la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea in full audiovideo conference, mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio
del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma,
2479-bis, quarto comma e 2358, sesto comma del Codice Civile, senza la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il
Segretario o il Notaio.
7.8 L’Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di
diritti e doveri.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il
30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 14, entro il 30 giugno, per
l’approvazione del bilancio consuntivo.
7.9 Ai sensi dell’articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di
legge, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
associati presenti o rappresentati.
7.10 Sono riservate alla competenza dell’Assemblea ordinaria:
a. la nomina e la revoca del Presidente dell’Associazione;
b. l’elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell’Organo
di controllo e dell’Organo di revisione;
c. l’approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di
programmazione economica;
d. l’approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od
obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi
dell’art. 14 del Codice;
e. l’approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e
ritenuti utili per il miglior funzionamento dell’associazione e il
raggiungimento delle sue finalità;
f. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dal presente
Statuto, alla sua competenza.
7.11 Sono riservate alla competenza dell’Assemblea straordinaria:
a. l’approvazione delle modifiche statutarie;
b. la trasformazione, la fusione e la scissione;
c. lo scioglimento anticipato dell’Associazione, nonché la devoluzione del
patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura
prevista dall’art. 9 del Codice e la nomina dell’Organo di liquidazione.
7.12 Ai sensi del terzo comma dell’articolo 21 del codice civile, per deliberare lo
scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in
seconda convocazione.
7.13 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti
gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
7.14 L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione che è coadiuvato
da un segretario eletto dai presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il
segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell’Assemblea e redigere
il verbale della seduta.
7.15 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed
approvato dall’Assemblea.
7.16 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio
segreto.

Art. 8. Consiglio direttivo
8.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta
dell’assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il
Presidente e il vice presidente.
8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono
essere rieletti.
In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio
Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove
elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.
In caso di parità di voti ha prevalenza l’anzianità di iscrizione.
8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le
limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono
iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i
terzi ne erano a conoscenza.

Art.9.Presidente
9.1 Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’associazione
stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio
direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche
ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo
svolgimento dell’attività sociale.
9.2 Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate
dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente
riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in
casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il
Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
9.3 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura
l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento
amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei
regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e dell’eventuale
bilancio preventivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi
all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la
documentazione prevista dalla legge.

Art. 10. Vice presidente
10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente il quale sostituisce il
Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio
delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi
prova dell’impedimento del Presidente.

Art. 11. Segretario – Tesoriere
11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di
verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva
il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si
rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione
dell’Associazione.
11.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio
Direttivo nonché del libro degli Associati dell’associazione.
11.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L’incarico è
svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo
volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione
del proprio ufficio.
11.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del
Segretario, di cui al precedente punto 11.3.
11.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per
quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto,
della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e
finanziaria dell’Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
11.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell’Associazione e le relative
registrazioni, cura l’impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio
Direttivo nell’ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli
eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art. 12. Libri dell’associazione
12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri
verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio
Direttivo, dell’Organo di controllo, dell’Organo di revisione nonché il libro dei
soci dell’Associazione.
12.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell’art.
15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale
renderà possibile l’esame presso la sede legale dell’Associazione o presso altri
luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il
Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare
apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di
cui alla presente regola.

Art. 13. Organo di controllo e Organo di revisione.
13.1 L’Organo di controllo e l’Organo di revisione, entrambi anche in forma
monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti
previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera
dell’Assemblea.
13.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell’Organo di controllo si
applica l’art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di
soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei
componenti.
13.3 Ove ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 del Codice,
l’Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione
legale iscritti nell’apposito registro.
13.4 L’Organo di controllo e l’Organo di revisione, ove non obbligatori per
legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni
di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi
prevista in materia.
13.5 I membri dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione durano in
carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del
bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.
13.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile
con quella di membro del Consiglio Direttivo.
13.7 L’Organo di controllo e l’Organo di revisione relazionano al Consiglio
Direttivo e all’assemblea in merito all’attività svolta almeno una volta all’anno in
occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo
14.1 Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
14.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga
opportuno, predispone il bilancio preventivo dell’esercizio successivo da
sottoporre eventualmente all’approvazione dell’assemblea, convocata in via
ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari
esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio
consuntivo.
14.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato
per la predisposizione del bilancio consuntivo.
14.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15
(quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione,
a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
14.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 13 del
Codice.
14.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

Art. 15. Avanzi di gestione
15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la
realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente
connesse.
15.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della
medesima e unitaria struttura.

Art. 16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio
16.1 Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deciso da un’apposita
Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in
relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali
Liquidatori.
16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio
residuo dell’associazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui
all’articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o
dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il
parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente
interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del
patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 17. Controversie
17.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o
interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di
compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n.
28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato,
con sede con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l’Associazione,
scelto di comune accordo fra le parti contendenti.
17.2 Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al
giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e
senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
17.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria
le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico
ministero.
17.4 L’arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Viterbo.

Art. 18. Foro Competente
18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a
cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità
che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo
annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Viterbo.
18.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 19. Regolamenti
19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto
potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a
cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all’assemblea per la sua approvazione.

Art. 20. Volontariato e lavoro nell’Associazione
20.1 L’Associazione si avvale dell’attività di volontari nei modi e termini previsti
dal Codice.
20.2 L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di
lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto
dall’art. 36 del Codice.
20.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell’Ente sono fissate
nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall’art. 8 del Codice.

Art. 21. Responsabilità violazioni amministrative
21.1 Con riferimento all’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l’Ente
si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che
gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di
sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative
comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse
dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza
dell’ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro
assegnati dal presente statuto e dalla Legge.
21.2 L’Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi
rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi
alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.
21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell’Ente abbia
commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l’ipotesi in cui chi ha
commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all’Ente, agli
associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle
caratteristiche di particolare gravità indicate dall’art. 5 comma 3 dello stesso
D.Lgs. 472.
21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità
competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 22. Legge applicabile
22.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono
applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in
materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore
nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice
civile e le relative disposizioni di attuazione.